Processo penale - Casi di revisione - Impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo 'ex' art. 6 della CEDU - Mancata previsione - Questione per la quale sono prospettabili molteplici soluzioni, con correlativa esigenza di un intervento normativo - Invito al legislatore ad adottare i provvedimenti più idonei per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni dell'art. 6 della CEDU.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 10 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti posti a fondamento della sentenza, o del decreto penale di condanna, con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ex art. 6 della CEDU. La questione nasce dall'assenza, nell'ordinamento italiano, di un apposito rimedio destinato ad attuare l'obbligo dello Stato di conformarsi alle sentenze definitive della Corte Edu, nei casi in cui sia stata accertata la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e sia il Comitato dei Ministri che l'Assemblea del Consiglio d'Europa hanno reiteratamente stigmatizzato l'inerzia dello Stato italiano; la Corte non può quindi esimersi dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte Edu che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni dei principi sanciti dall'art. 6 della CEDU.