Sentenza 130/2008 (ECLI:IT:COST:2008:130)
Massima numero 32365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  05/05/2008;  Decisione del  05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32366  32367


Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Estensione (secondo il «diritto vivente») alle controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari irrogate dagli uffici finanziari - Denunciato contrasto con parametri costituzionali - Sopravvenuto mutamento della competenza ad irrogare le sanzioni e conseguente spostamento della giurisdizione sulle relative controversie - Modificazioni normative ininfluenti sui giudizi 'a quibus', in forza del principio della 'perpetuatio jurisdictionis' di cui all'art. 5 del codice di procedura civile - Insussistenza di ragioni per la restituzione degli atti ai rimettenti.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 31 dicembre 1992, n. 546, va disattesa la richiesta di restituzione degli atti ai rimettenti per sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento (in quanto l'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato in più parti l'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, tra l'altro attribuendo alla direzione provinciale del lavoro - anziché alla Agenzia delle entrate - la competenza ad irrogare la sanzione ivi prevista per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie), che avrebbe determinato la devoluzione delle controversie relative alle sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari alla giurisdizione del giudice ordinario. La modifica normativa è entrata in vigore in data successiva alle ordinanze di rimessione ed é quindi priva di rilievo poiché ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile, la giurisdizione si determina «con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge». Nè vi è esigenza di restituzione degli atti in relazione alla questione proposta successivamente alla modifica dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 12 del 2002, non essendovi alcun mutamento del quadro normativo.

- In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 297/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102  co. 2

disposizioni transitorie della Costituzione  art. 6

Altri parametri e norme interposte