Sentenza 130/2008 (ECLI:IT:COST:2008:130)
Massima numero 32366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  05/05/2008;  Decisione del  05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32365  32367


Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Natura ed oggetto - Imprescindibile collegamento con la natura tributaria del rapporto - Conseguente divieto di attribuire alle Commissioni tributarie controversie riguardanti rapporti di natura diversa.

Testo

L'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi "natura tributaria" comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria).

- Sull'imprescindibile collegamento tra la giurisdizione del giudice tributario e la natura tributaria del rapporto, v. le citate ordinanze n. 395/2007, n. 94, n. 35 e 34/2006.

- Sulla riconducibilità della giurisdizione tributaria nell'ambito degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione, v. citata sentenza n. 64/2008.

- Sui limiti alla modificabilità, ad opera del legislatore ordinario, della disciplina e dell'oggetto delle giurisdizioni speciali, v. la citata ordinanza n. 144/1998.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 2

disposizioni transitorie della Costituzione  art. 6

Altri parametri e norme interposte