Sentenza 130/2008 (ECLI:IT:COST:2008:130)
Massima numero 32367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
05/05/2008; Decisione del
05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione ad essa delle controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche se conseguenti alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria - Creazione di un nuovo giudice speciale in violazione del divieto posto dalla Costituzione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di questioni sollevate in riferimento ad altri parametri.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione ad essa delle controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche se conseguenti alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria - Creazione di un nuovo giudice speciale in violazione del divieto posto dalla Costituzione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di questioni sollevate in riferimento ad altri parametri.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Infatti la lettura che della disposizione censurata dà il diritto vivente attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Pertanto detta disposizione si pone in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale. Restano assorbite le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Infatti la lettura che della disposizione censurata dà il diritto vivente attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Pertanto detta disposizione si pone in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale. Restano assorbite le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
disposizioni transitorie della Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte