Sentenza 131/2008 (ECLI:IT:COST:2008:131)
Massima numero 32370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/05/2008; Decisione del
05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Titolo
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione di iniziative e progetti regionali attinenti alla cooperazione allo sviluppo, alla crescita e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, ed alla promozione e salvaguardia dei diritti dell'uomo nei Paesi interessati - Interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione di iniziative e progetti regionali attinenti alla cooperazione allo sviluppo, alla crescita e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, ed alla promozione e salvaguardia dei diritti dell'uomo nei Paesi interessati - Interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 comma 4, lettere a), b) e c), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Posto che sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi di cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza e quello di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, le norme censurate - le quali riguardano aspetti della cooperazione allo sviluppo analoghi a quelli previsti dalla legge statale in materia, la crescita ed il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nei Paesi interessati, la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo - interferiscono con la politica estera dello Stato, così violando l'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 comma 4, lettere a), b) e c), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Posto che sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi di cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza e quello di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, le norme censurate - le quali riguardano aspetti della cooperazione allo sviluppo analoghi a quelli previsti dalla legge statale in materia, la crescita ed il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nei Paesi interessati, la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo - interferiscono con la politica estera dello Stato, così violando l'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione
- V., citata, sentenza n. 211/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
10/01/2007
n. 4
art. 5
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte