Sentenza 131/2008 (ECLI:IT:COST:2008:131)
Massima numero 32371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  05/05/2008;  Decisione del  05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32368  32369  32370  32372  32373  32374  32375  32376  32377  32378  32379  32380  32381  32382  32383


Titolo
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione di iniziative e progetti regionali rientranti nella nozione di cooperazione allo sviluppo (sostegno ai programmi di tutela e di valorizzazione delle risorse paesaggistiche-ambientali e culturali; supporto ad iniziative per la tutela dei minori e dei diritti dell'infanzia, attuazione delle politiche di genere; attività di studio, ricerca e informazione volte a promuovere l'unità e l'identità europea, l'estensione del concetto di cittadinanza e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli; iniziative di informazione, consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e loro realizzazione, al fine di determinare il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese calabresi nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali, impiego di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione internazionale) - Interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 comma 4, lettere i), j), k), l) e m), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi di cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza e quello di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, le norme censurate rientrano tutte nella nozione di cooperazione allo sviluppo, e interferiscono quindi con la politica estera dello Stato, così violando l'art. 11, secondo comma, lettera a), della Costituzione, in quanto prevedono attività di sostegno ai programmi di tutela e di valorizzazione delle risorse paesaggistiche-ambientali e culturali (lettera i); di «supporto ad iniziative per la tutela dei minori e dei diritti dell'infanzia, attuazione delle politiche di genere» (lettera j); «di studio, di ricerca, di scambi di esperienze, di informazione e di divulgazione, volte a promuovere l'unità e l'identità europea, l'estensione del concetto di cittadinanza e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli» (lettera k); «iniziative di informazione, consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e loro realizzazione, al fine di determinare il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese calabresi nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali» (lettera l), e l'«impiego, anche attraverso convenzioni con Enti regionali strumentali e territoriali, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione internazionale» (lettera m).

- V., citata, sentenza n. 211/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  10/01/2007  n. 4  art. 5  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte