Ordine pubblico e sicurezza - In genere - Sicurezza pubblica primaria - Finalità - Sicurezza pubblica integrata - Finalità. (Classif. 168001).
La sicurezza in senso stretto, o "primaria", collegata alla attività di prevenzione e repressione dei reati o volta alla tutela dell'ordine pubblico, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., esclude espressamente dal suo ambito la «polizia amministrativa locale». (Precedenti: S. 176/2021 - mass. 44084, S. 236/2020 - mass. 42815).
In coerenza con il principio autonomistico, di cui all'art. 5 Cost., la tutela della sicurezza può assumere una dimensione pluralista; ad essa possono, infatti, essere affiancate funzioni corrispondenti a plurime competenze regionali e locali e alle possibili collaborazioni fra di esse e fra esse e i poteri dello Stato. Alle regioni, in particolare, può essere richiesto di realizzare, coordinare o promuovere azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell'ambito delle proprie competenze residuali o concorrenti, quali le politiche sociali e sanitarie, taluni vincoli o interventi a tutela della pubblica incolumità e la polizia locale («sicurezza integrata»). (Precedenti: S. 177/2020 - mass. 43365; S. 285/2019 - mass. 40957).