Sentenza 131/2008 (ECLI:IT:COST:2008:131)
Massima numero 32372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/05/2008; Decisione del
05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Titolo
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione di interventi regionali innovativi e di sperimentazione nel mercato del lavoro, nel settore del credito e del commercio internazionale, nelle politiche pubbliche per lo sviluppo locale anche ai fini dell'integrazione degli interventi di cooperazione con le attività di sviluppo economico - Attività necessariamente coordinate con iniziative di politica estera - Conseguente incidenza delle relative previsioni sulla competenza statale in materia - Illegittimità costituzionale.
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione di interventi regionali innovativi e di sperimentazione nel mercato del lavoro, nel settore del credito e del commercio internazionale, nelle politiche pubbliche per lo sviluppo locale anche ai fini dell'integrazione degli interventi di cooperazione con le attività di sviluppo economico - Attività necessariamente coordinate con iniziative di politica estera - Conseguente incidenza delle relative previsioni sulla competenza statale in materia - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, l'art. 5, comma 4, lettera o), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4, in quanto la norma censurata prevede interventi «innovativi e di sperimentazione nel mercato del lavoro, nel settore del credito e del commercio internazionale, nelle politiche pubbliche per lo sviluppo locale anche ai fini dell'integrazione degli interventi di cooperazione con le attività di sviluppo economico», che non possono non spettare allo Stato, essendo necessariamente coordinati con iniziative di politica estera che ad esso esclusivamente competono.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, l'art. 5, comma 4, lettera o), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4, in quanto la norma censurata prevede interventi «innovativi e di sperimentazione nel mercato del lavoro, nel settore del credito e del commercio internazionale, nelle politiche pubbliche per lo sviluppo locale anche ai fini dell'integrazione degli interventi di cooperazione con le attività di sviluppo economico», che non possono non spettare allo Stato, essendo necessariamente coordinati con iniziative di politica estera che ad esso esclusivamente competono.
- V., citata, sentenza n. 211/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
10/01/2007
n. 4
art. 5
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte