Sentenza 131/2008 (ECLI:IT:COST:2008:131)
Massima numero 32372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  05/05/2008;  Decisione del  05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32368  32369  32370  32371  32373  32374  32375  32376  32377  32378  32379  32380  32381  32382  32383


Titolo
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione di interventi regionali innovativi e di sperimentazione nel mercato del lavoro, nel settore del credito e del commercio internazionale, nelle politiche pubbliche per lo sviluppo locale anche ai fini dell'integrazione degli interventi di cooperazione con le attività di sviluppo economico - Attività necessariamente coordinate con iniziative di politica estera - Conseguente incidenza delle relative previsioni sulla competenza statale in materia - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, l'art. 5, comma 4, lettera o), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4, in quanto la norma censurata prevede interventi «innovativi e di sperimentazione nel mercato del lavoro, nel settore del credito e del commercio internazionale, nelle politiche pubbliche per lo sviluppo locale anche ai fini dell'integrazione degli interventi di cooperazione con le attività di sviluppo economico», che non possono non spettare allo Stato, essendo necessariamente coordinati con iniziative di politica estera che ad esso esclusivamente competono.

- V., citata, sentenza n. 211/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  10/01/2007  n. 4  art. 5  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte