Sentenza 131/2008 (ECLI:IT:COST:2008:131)
Massima numero 32373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  05/05/2008;  Decisione del  05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32368  32369  32370  32371  32372  32374  32375  32376  32377  32378  32379  32380  32381  32382  32383


Titolo
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione di interventi regionali riguardanti il miglioramento dei flussi immigratori nel territorio calabrese anche favorendo la selezione positiva, la formazione, l'integrazione e la regolarizzazione degli immigrati, valorizzando le loro rimesse nei Paesi di origine e favorendo l'occupazione in tali Paesi - Interferenza diretta di tale competenza con le politiche di immigrazione, inderogabilmente riservate allo Stato - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, l'art. 5, comma 4, lettera p), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. La previsione di interventi regionali riguardanti il "miglioramento dei flussi immigratori nel territorio calabrese", da attuare "anche favorendo la selezione positiva, la formazione, l'integrazione e la regolarizzazione degli immigrati, valorizzando le loro rimesse nei paesi di origine e favorendo l'occupazione in tali paesi" è, infatti, competenza che interferisce direttamente con le politiche di immigrazione, inderogabilmente riservate allo Stato.

- Sulla materia della "politica estera", v., citata, sentenza n. 211/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  10/01/2007  n. 4  art. 5  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte