Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione di attività regionali finalizzate a sensibilizzare la comunità regionale a una cultura regionale della tolleranza e della cooperazione - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con la politica estera dello Stato - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera a), e terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettere d), e), f), g), h), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che non sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che, riguardando la materia della cooperazione allo sviluppo solo a livello di studio e di sensibilizzazione della pubblica opinione della Regione, concernono attività da svolgersi all'interno della Regione, le disposizioni censurate non violano le competenze statali, in quanto sono rivolte ai cittadini residenti nella Regione e hanno come unica finalità quella di sensibilizzare la comunità regionale a una cultura della tolleranza e della cooperazione.
- V., citata, sentenza n. 211/2006.