Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione di interventi regionali riguardanti «la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini stranieri da svolgersi in Calabria ed in altri Paesi» - Attività rivolta a cittadini di Paesi in via di sviluppo, rientrante nel concetto di cooperazione allo sviluppo - Illegittimità costituzionale parziale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, l'art. 5, comma 4, lettera n), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4, limitatamente alle parole «la formazione professionale e promozione sociale di cittadini stranieri da svolgersi in Calabria ed in altri Paesi». Premesso che devono ritenersi lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi di cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza e quello di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, le attività previste dalla norma censurata, in quanto rivolte a cittadini dei Paesi in via di sviluppo, sono comunque attività oggettivamente idonee a creare vincoli di riconoscenza e legami con Stati esteri e rientrano nel concetto di cooperazione allo sviluppo.
- Sulla materia della "politica estera", v., citata, sentenza n. 211/2006.