Sentenza 131/2008 (ECLI:IT:COST:2008:131)
Massima numero 32377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/05/2008; Decisione del
05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Titolo
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione di interventi regionali riguardanti la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione internazionale - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con la politica estera dello Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione di interventi regionali riguardanti la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione internazionale - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con la politica estera dello Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera a), e terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettera n), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che non sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che, riguardando la materia della cooperazione allo sviluppo solo a livello di studio e di sensibilizzazione della pubblica opinione della Regione, concernono attività da svolgersi all'interno della Regione, la disposizione censurata - la quale prevede attività di «formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione internazionale» - può farsi rientrare nella competenza regionale in materia di formazione professionale, essendo destinata a cittadini italiani residenti in Calabria.
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera a), e terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettera n), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che non sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che, riguardando la materia della cooperazione allo sviluppo solo a livello di studio e di sensibilizzazione della pubblica opinione della Regione, concernono attività da svolgersi all'interno della Regione, la disposizione censurata - la quale prevede attività di «formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione internazionale» - può farsi rientrare nella competenza regionale in materia di formazione professionale, essendo destinata a cittadini italiani residenti in Calabria.
- V., citata, sentenza n. 211/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
10/01/2007
n. 4
art. 5
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte