Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione di iniziative rientranti nella cooperazione umanitaria e di emergenza (fornitura di materiali di prima necessità e attrezzature alle popolazioni colpite; collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale, ed eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni o enti; sostegno a progetti predisposti da Enti, associazioni e comitati calabresi che operano per le finalità di cooperazione; raccolta fondi) - Interferenza con la politica estera dello Stato - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, l'art. 6, comma 3, lettere a), c), e) e f), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che devono ritenersi lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi di cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza e quello di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, le norme censurate - le quali prevedono iniziative come la fornitura di materiali di prima necessità e attrezzature alle popolazioni colpite, la collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale, ed eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, Enti pubblici o privati, nonché la raccolta e la costituzione di fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio per interventi a favore delle popolazioni colpite da emergenze - sono lesive delle competenze statali, in quanto prevedono iniziative che o implicano scelte nella individuazione delle popolazioni da aiutare ovvero presuppongono la scelta delle aree geografiche e delle popolazioni cui offrire la collaborazione tecnica.
- V., citata, sentenza n. 211/2006.