Sentenza 131/2008 (ECLI:IT:COST:2008:131)
Massima numero 32380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/05/2008; Decisione del
05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Titolo
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione della raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali, nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'Amministrazione statale, dell'Unione europea e delle Organizzazioni internazionali - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con la politica estera dello Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Previsione della raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali, nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'Amministrazione statale, dell'Unione europea e delle Organizzazioni internazionali - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con la politica estera dello Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera a), e terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, lettera d), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che non sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che, riguardando la materia della cooperazione allo sviluppo solo a livello di studio e di sensibilizzazione della pubblica opinione della Regione, concernono attività da svolgersi all'interno della Regione, la disposizione censurata - la quale contempla la mera «raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'Amministrazione statale, dell'Unione europea e delle Organizzazioni internazionali» - non interferisce con la politica estera dello Stato, trattandosi di previsione di carattere solo accessorio rispetto alle iniziative umanitarie e di emergenza propriamente dette.
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera a), e terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, lettera d), della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che non sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che, riguardando la materia della cooperazione allo sviluppo solo a livello di studio e di sensibilizzazione della pubblica opinione della Regione, concernono attività da svolgersi all'interno della Regione, la disposizione censurata - la quale contempla la mera «raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'Amministrazione statale, dell'Unione europea e delle Organizzazioni internazionali» - non interferisce con la politica estera dello Stato, trattandosi di previsione di carattere solo accessorio rispetto alle iniziative umanitarie e di emergenza propriamente dette.
- V., citata, sentenza n. 211/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
10/01/2007
n. 4
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte