Circolazione stradale - In genere - Riconducibilità alla materia dell'ordine pubblico e sicurezza - Possibilità che la stessa attenga anche ad altre materie - Necessaria valutazione delle finalità e degli interessi della singola disposizione (nel caso di specie: non fondatezza della disposizione della Regione Lombardia che permette l'introduzione di strumenti tecnologici ulteriori per il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione dei veicoli, in quanto riconducibile anche alla tutela dell'ambiente). (Classif. 047001).
Se la disciplina della circolazione stradale va ricondotta, in generale, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordine pubblico e sicurezza - in quanto volta a prevenire la commissione di reati incidenti sulla incolumità personale -, tuttavia occorre valutare, per ciascuna disposizione che attenga a tale materia, le finalità e gli interessi coinvolti; la disciplina della revisione dei veicoli appartiene, ad esempio, anche alla materia della tutela dell'ambiente. (Precedenti: S. 129/2021 - mass. 43983; S. 77/2013 - mass. 37033; S. 223/2010; S. 428/2004 - mass. 29011).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. h, e sesto, Cost., dell'art. 11, comma 1, lett. a, della legge reg. Lombardia n. 8 del 2022 che, sostituendo il comma 5 dell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 24 del 2006, permette l'introduzione, con delibera della Giunta regionale, di strumenti tecnologici ulteriori, rispetto a quanto previsto dal comma 6-bis, per il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione dei veicoli. La disposizione regionale impugnata introduce uno strumento a garanzia dell'effettività delle misure necessarie a preservare la qualità dell'aria, allontanandosi, così, dal nucleo della prevenzione dei reati per dirigersi verso le competenze intrecciate della tutela dell'ambiente e della tutela della salute, peraltro non evocate dal rimettente. Il rinvio al citato comma 6-bis garantisce, inoltre, che i previsti ulteriori strumenti tecnologici rispettino la disciplina in materia di protezione dei dati personali e siano introdotti previa intesa con i competenti organi statali).