Sentenza 131/2008 (ECLI:IT:COST:2008:131)
Massima numero 32382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/05/2008; Decisione del
05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Titolo
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Programmazione degli interventi e modalità di attuazione delle attività regionali di cooperazione internazionale e di cooperazione umanitaria e di emergenza - Prevista comunicazione del documento di programmazione triennale e del piano operativo annuale al Ministero degli Affari Esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge n. 131 del 2003 - Riferibilità del meccanismo di controllo previsto da tale norma alla sola competenza concorrente in materia di relazioni internazionali delle Regioni - Inapplicabilità rispetto ad attività regionali che invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera - Impossibilità per la legge regionale di incrementare l'attività degli apparati dello Stato - Illegittimità costituzionale.
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale - Norme della Regione Calabria - Programmazione degli interventi e modalità di attuazione delle attività regionali di cooperazione internazionale e di cooperazione umanitaria e di emergenza - Prevista comunicazione del documento di programmazione triennale e del piano operativo annuale al Ministero degli Affari Esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge n. 131 del 2003 - Riferibilità del meccanismo di controllo previsto da tale norma alla sola competenza concorrente in materia di relazioni internazionali delle Regioni - Inapplicabilità rispetto ad attività regionali che invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera - Impossibilità per la legge regionale di incrementare l'attività degli apparati dello Stato - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, l'art. 8, comma 7, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che devono ritenersi lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi di cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza e quello di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, la norma censurata, la quale richiama il meccanismo di raccordo tra l'attività regionale e le determinazioni della politica nazionale, predisposto all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 - per effetto del quale il documento di programmazione triennale ed il piano operativo annuale sono comunicati al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la verifica della compatibilità delle iniziative regionali con gli indirizzi di politica estera statale -, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera, in quanto quel meccanismo opera esclusivamente entro il limitato àmbito della competenza concorrente in materia di relazioni internazionali delle Regioni e non può quindi trovare applicazione per consentire la ratifica successiva, da parte dello Stato, di un'attività regionale che invade la competenza esclusiva di esso Stato in materia di politica estera.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, l'art. 8, comma 7, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che devono ritenersi lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi di cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza e quello di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, la norma censurata, la quale richiama il meccanismo di raccordo tra l'attività regionale e le determinazioni della politica nazionale, predisposto all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 - per effetto del quale il documento di programmazione triennale ed il piano operativo annuale sono comunicati al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la verifica della compatibilità delle iniziative regionali con gli indirizzi di politica estera statale -, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera, in quanto quel meccanismo opera esclusivamente entro il limitato àmbito della competenza concorrente in materia di relazioni internazionali delle Regioni e non può quindi trovare applicazione per consentire la ratifica successiva, da parte dello Stato, di un'attività regionale che invade la competenza esclusiva di esso Stato in materia di politica estera.
- V., citata, sentenza n. 211/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
10/01/2007
n. 4
art. 8
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 05/06/2003
n. 131
art. 6
legge 26/02/1987
n. 49
art. 2