Energia - Attività di distribuzione del gas - Regime transitorio degli affidamenti e concessioni in essere al 21 giugno 2000 - Previsione, con norma di interpretazione autentica, della salvezza della facoltà di riscatto anticipato, ove stabilita nei relativi atti di concessione o affidamento - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, «va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite», deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità per un preteso difetto di motivazione quanto alla non manifesta infondatezza della questione, giacché dall'ordinanza di rimessione emergono con sufficiente chiarezza i termini delle singole censure.