Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - 'Thema decidendum' - Doglianze svolte dalla parte costituita nel giudizio 'a quo' con riferimento a parametri costituzionali ed a profili non evocati dal giudice rimettente - Limitazione del 'thema decidendum' alle censure individuate nell'atto introduttivo.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, «va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite», va esaminata entro i limiti del thema decidendum individuato nell'atto introduttivo, non potendosi considerare le doglianze svolte dalla parte del giudizio principale con riferimento a parametri costituzionali ed a profili non evocati dal giudice a quo.
- V., citate, sentenze n. 349/2007, n. 310 e n. 234/2006.