Energia - Attività di distribuzione del gas - Regime transitorio degli affidamenti e concessioni in essere al 21 giugno 2000 - Previsione, con norma di interpretazione autentica, della salvezza della facoltà di riscatto anticipato, ove stabilita nei relativi atti di concessione o affidamento - Lamentata efficacia retroattiva di norma innovativa e non di interpretazione autentica con conseguente violazione del principio di ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni nel settore della distribuzione del gas in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, «va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite». Tale disposizione, infatti, non ha inciso su un orientamento giurisprudenziale a tal punto consolidato da far ritenere implausibili diverse soluzioni, bensì ha privilegiato un'interpretazione tra quelle possibili, dando luogo ad un precetto unitario, che impone, per la durata del periodo transitorio, il mantenimento dei rapporti in essere come regolati negli atti di affidamento o concessione, conservando validità alle clausole di riscatto ivi previste.
- Sul fatto che "la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario", v. sentenze n. 234/2007 e nn. 39 e 274/2006.