Sentenza 133/2008 (ECLI:IT:COST:2008:133)
Massima numero 32389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  05/05/2008;  Decisione del  05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32388  32390  32391


Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per la realizzazione sul territorio nazionale dei progetti per la «Società dell'informazione» - Istituzione del «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali» - Determinazione delle modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione dei finanziamenti con atti ministeriali - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento - Censura generica e comunque non ridondante in lesione di competenza regionale - Inammissibilità della questione.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale, dell'art. 1, commi 892, 893, 894 e 895 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevate in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera tale da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri delle Regioni.

- In senso analogo, v. le citate sentenze n. 401/2007, n. 116/2006 e n. 383/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 892

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 893

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 894

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 895

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte