Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per la realizzazione sul territorio nazionale dei progetti per la «Società dell'informazione» - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata ingerenza nella materia dell'organizzazione amministrativa della Regione e degli enti locali con violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alle materie di competenza esclusiva dello Stato «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» - Esistenza di un adeguato meccanismo concertativo a garanzia della leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 892 e 895, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedono misure per la realizzazione sul territorio nazionale dei progetti per la «Società dell'informazione», sollevata in relazione agli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost., per lamentata ingerenza nella materia dell'organizzazione amministrativa della Regione e degli enti locali, con violazione del principio di leale collaborazione. Le disposizioni di cui trattasi si riferiscono, innanzitutto, all'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali e, quindi, rinvengono la loro legittimazione nell'art. 117, secondo comma, lettere g) e r), della Costituzione, che assegnano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale». Con specifico riferimento a quest'ultima materia (art. 117, secondo comma, lettera r Cost.), le norme in questione, che trovano applicazione anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali, si collocano all'interno del confine posto alla competenza esclusiva statale, in quanto dettano regole tecniche funzionali alla comunicabilità dei sistemi ed al loro sviluppo collaborativo, favorendo il riuso dei software elaborati su committenza del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione con lo scopo di razionalizzare la spesa e, contemporaneamente, favorire l'uniformità degli standard. Né, d'altro canto, può essere evocata una violazione del principio di leale collaborazione, in quanto lo stesso risulta rispettato proprio in base al dettato del citato art. 14 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), che assolve la funzione di superare possibili conflittualità in ordine al contenuto ed ai limiti del coordinamento conferito in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.
- Sulla competenza legislativa esclusiva in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», v. le citate sentenze n. 31/2005 e n. 17/2004.