Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituzione del «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali» - Determinazione delle modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione dei finanziamenti con atti ministeriali - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione, con lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alle materie di competenza esclusiva dello Stato «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» - Sussistenza delle condizioni dell'intervento in sussidiarietà delle funzioni amministrative da parte dello Stato - Esistenza di un meccanismo di garanzia delle esigenze di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 893 e 894, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituiscono il «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali» e ne determinano le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione dei finanziamenti con atti ministeriali, sollevata in relazione agli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost., per lamentata ingerenza nella materia dell'organizzazione amministrativa della Regione e degli enti locali, con violazione del principio di leale collaborazione. I commi sopra richiamati, infatti, oltre a rientrare nella competenza esclusiva dello Stato, di cui alla lettera r), secondo comma, dell'art. 117 della Costituzione, trovano fondamento nella lettera p) dello stesso secondo comma che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia delle «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane». Il Fondo, infatti, ha la finalità di finanziare «progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese» e costituisce, quindi, uno strumento per agevolare lo svolgimento, da parte degli enti territoriali, di quelle «funzioni fondamentali» che la Costituzione afferma costituiscano una loro ineliminabile attribuzione. Né risulta contraddittorio che il successivo comma 894 conferisca ad un decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali il potere di stabilire «i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo», dato che, avendo questi interventi la finalità di sviluppare le più idonee tecnologie che permettano all'intero sistema degli enti locali di svolgere al meglio le suddette funzioni fondamentali, vi è la necessità che sia assicurato un esercizio unitario della sperimentazione. Da ciò la giustificazione dell'intervento in sussidiarietà da parte dello Stato. In ogni caso, il censurato comma 894 prevede - richiamando specificamente il comma 3-bis dell'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - che debba essere sentito il parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle Regioni e negli enti locali oltre che quello della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed Autonomie locali, provvedendo, quindi, a coinvolgere i soggetti interessati ai progetti.