Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità adottata da un'Assemblea parlamentare - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'autorità giudiziaria - Configurabilità del controllo della Corte come giudizio meramente sindacatorio limitato a valutazioni di validità e congruenza delle motivazioni addotte nella delibera - Esclusione.
Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi dall'autorità giudiziaria nei confronti del Parlamento in relazione alle deliberazioni di insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari per le quali pende giudizio penale per diffamazione a mezzo stampa, l'ampiezza della motivazione posta a base della delibera di insindacabilità non ha rilievo in sé, ma per la sola parte in cui essa dà conto della sussistenza del requisito del nesso funzionale tra opinioni espresse dal parlamentare e atti tipici della funzione, giacché il sindacato della Corte costituzionale non può limitarsi alla verifica della validità o della congruità delle motivazioni espresse a sostegno della delibera.
- Sull'oggetto della valutazione della Corte, v. citata, sentenza n. 10/2000.