Sentenza 134/2008 (ECLI:IT:COST:2008:134)
Massima numero 32393
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  05/05/2008;  Decisione del  05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32392


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Roma - Insussistenza nel nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e atti tipici di esercizio della funzione parlamentare - Irrilevanza degli atti posti in essere da altri parlamentari e di quelli riferibili al medesimo parlamentare, ma successivi alle dichiarazioni - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà esercitata - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.

Testo

Non spettava alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali era in corso procedimento penale nei confronti di un deputato per diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'art. 68 Cost. e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 2005. Premesso che la Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposti dall'autorità giudiziaria nei confronti del Parlamento in relazione a deliberazioni di insindacabilità per le quali pende procedimento penale deve accertare se esse siano legate da nesso funzionale con le attività svolte dall'interessato nella sua qualità di membro della Camera, ed in particolare se esse siano «sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede parlamentare», non potendo la Corte spingere la sua valutazione fino all'apprezzamento dell'effettiva riconducibilità della condotta del parlamentare nell'area del penalmente rilevante, non sussistono, nella specie, atti tipici della funzione parlamentare ascrivibili al deputato sottoposto a procedimento penale, non assumendo rilievo né gli atti riferibili ad altri parlamentari, ancorché del medesimo gruppo, né quelli posti in essere dal medesimo parlamentare in epoca successiva alle dichiarazioni incriminate, e non valendo il mero "contesto politico" o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni del parlamentare si possano collocare, a connotare di per sé tali dichiarazioni quali espressive della funzione parlamentare.

- Per la dichiarazione di ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 293/2006.

- Sul requisito del nesso funzionale, v., citate, sentenze nn. 10 e 11/2000 e 28/2005.

- Sull'irrilevanza, ai fini della sussistenza del nesso funzionale, di atti di altri parlamentari, v. citate, sentenze n. 151/2007; n. 193, n. 164 e n. 146/2005; n. 347/2004.

- Sull'irrilevanza, ai fini della sussistenza del nesso funzionale, degli atti posti in essere da appartenenti al medesimo gruppo, v., citate, sentenze n. 315 e n. 314/2006.

- Sull'irrilevanza delle dichiarazioni del medesimo parlamentare successive alle dichiarazioni cui si riferisce il conflitto, v., citate, sentenze n. 260/2006; n. 223, n. 164, n. 146 e n. 28/2005; n. 347 e n. 246/2004; n. 521/2002; n. 289/1998.

- Sull'irrilevanza del contesto politico, v. citate, sentenze n. 302/2007 e n. 260/2006.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  22/11/2005  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte