Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano - Eccezione di inammissibilità per incompleta riproduzione nell'atto introduttivo delle dichiarazioni oggetto del parlamentare - Reiezione.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un senatore, nei confronti del quale pende procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, formulata sull'assunto che il giudice ricorrente non avrebbe riportato correttamente nell'atto introduttivo del giudizio le espressioni del senatore sulle quali verte il conflitto. Ed invero, posto che il giudice ricorrente, dopo avere riprodotto, nell'epigrafe dell'atto introduttivo del giudizio, l'imputazione formulata dal pubblico ministero, ha esposto le ragioni del conflitto, precisando che l'azione penale era stata esercitata a seguito della proposizione di querela e specificando le espressioni ritenute dai querelanti offensive, in tal modo il giudice ricorrente ha puntualmente individuato e riportato, come esige il principio di autosufficienza del ricorso, le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare, permettendo così alla Corte costituzionale di compiere «l'accertamento del nesso funzionale tra le frasi pronunciate [...] e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna».
- Sui requisiti del ricorso per conflitto di attribuzione, v. la citata sentenza n. 79/2005.