Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione degli atti successivi al primo mediante consegna di copia al difensore di fiducia - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per incompetenza del giudice remittente - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, per incompetenza del giudice remittente. Premesso che il principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale implica che nel primo possano avere rilievo soltanto vizi macroscopici del secondo, rilevabili ictu oculi e tali da far ritenere la sicura invalidità di quest'ultimo, nella specie è stata eccepita non una incompetenza in senso proprio del giudice a quo, ma un difetto di attribuzione, in quanto la cognizione del procedimento spetterebbe ugualmente al giudice remittente, ma in composizione collegiale e non monocratica. Peraltro, posto che la violazione delle norme in materia di attribuzione può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio, a pena di decadenza, entro l'udienza preliminare, o, se quest'ultima manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. e quindi subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (art. 33-quinquies, cod. proc. pen.), e poiché il processo principale è stato sospeso a causa dell'incidente di costituzionalità prima che fosse scaduto il termine utile per la rilevazione (previa eventuale eccezione di parte) del vizio concernente l'attribuzione del procedimento, non si può ritenere sin d'ora insanabilmente viziato il giudizio a quo, sostituendo la valutazione della Corte all'iniziativa delle parti e comunque alla decisione che il giudice del processo principale riterrà di dover adottare.
- Sull'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto al giudizio principale, v. citate, sentenze n. 27/2006 e n. 279/2007 (recte: ordinanze).