Sentenza 136/2008 (ECLI:IT:COST:2008:136)
Massima numero 32397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  05/05/2008;  Decisione del  05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32396


Titolo
Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione degli atti successivi al primo e, in particolare, del decreto di citazione a giudizio - Esecuzione mediante consegna di copia al difensore di fiducia - Denunciata lesione del diritto di difesa nonché del diritto dell'imputato ad essere informato della natura delle accuse a suo carico e di disporre delle condizioni necessarie per la difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), sollevata, in riferimento agli artt. 111, terzo comma, e 24 della Costituzione, relativamente alla parte in cui in cui prevede, nei confronti dell'imputato non detenuto, che la notificazione di tutti gli atti processuali successivi al primo, e quindi anche del decreto di citazione a giudizio, sia eseguita presso il difensore di fiducia. La norma censurata si ispira all'esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici. A tal fine valorizzando il rapporto fiduciario tra l'imputato ed il suo difensore, fermo restando che il primo atto del procedimento deve essere notificato comunque nelle forme ordinarie. Tale scelta non è lesiva dei diritti dell'imputato, in quanto la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa, ben potendo richiedere un minimo di cooperazione al difensore di fiducia, nel caso in cui, pur avendo la possibilità di rifiutare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., accetti di riceverle e si accolli pertanto l'onere di mantenere costantemente e compiutamente informato il proprio cliente. Resta in ogni caso aperta la possibilità di avvalersi delle forme ordinarie di notifica degli atti sia per iniziativa del difensore, il quale può dichiarare all'autorità procedente di non accettare la notificazione, sia per iniziativa dell'imputato, che può eleggere domicilio nella sua dimora abituale, determinando in tal modo l'inapplicabilità della norma censurata.

- Sulla compatibilità tra le presunzioni legali di conoscenza e le garanzie di difesa, v., citata, sentenza n. 211/1991.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 157  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte