Ordinanza 137/2008 (ECLI:IT:COST:2008:137)
Massima numero 32398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/05/2008; Decisione del
05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:
32399
Titolo
Ordinamento giudiziario - Magistratura - Lavoratrici madri - Mancata corresponsione dell'indennità giudiziaria nel periodo di astensione dal lavoro per maternità e puerperio secondo la disciplina vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311 del 2004 - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla perdurante rilevanza della questione - Reiezione.
Ordinamento giudiziario - Magistratura - Lavoratrici madri - Mancata corresponsione dell'indennità giudiziaria nel periodo di astensione dal lavoro per maternità e puerperio secondo la disciplina vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311 del 2004 - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla perdurante rilevanza della questione - Reiezione.
Testo
Deve essere disattesa, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 2007, n. 27 (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla perdurante rilevanza della questione dopo l'intervento della legge n. 311 del 2004. Invero, la rilevanza discende proprio dall'irretroattività della novella - presupposta dal rimettente - e, quindi, dalla perdurante applicabilità della precedente normativa alle fattispecie dei giudizi principali, tutte anteriori al 1° gennaio 2005.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/02/1981
n. 27
art. 3
co. 1
legge
30/12/2004
n. 311
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte