Ordinanza 137/2008 (ECLI:IT:COST:2008:137)
Massima numero 32399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  05/05/2008;  Decisione del  05/05/2008
Deposito del 14/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32398


Titolo
Ordinamento giudiziario - Magistratura - Lavoratrici madri - Mancata corresponsione dell'indennità giudiziaria nel periodo di astensione dal lavoro per maternità e puerperio secondo la disciplina vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311 del 2004 - Denunciata disparità di trattamento rispetto al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma Cost., nella parte in cui, per il personale della magistratura, esclude la corresponsione dell'indennità giudiziaria nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. Invero, trattandosi di posizioni e funzioni diverse, non è possibile accomunare il regime dell'indennità di funzione riferito ai magistrati a quello riservato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sicché non è configurabile una irrazionale disparità di trattamento per il solo fatto che da tale raffronto discende una quantificazione diversa delle rispettive prestazioni. Né è possibile dedurre dall'intervento dell'art. 1, comma 325, della legge finanziaria per l'anno 2005 a favore dei magistrati assenti per maternità, l'intento del legislatore di rimuovere una situazione di illegittima disparità di trattamento, in quanto la novella citata costituisce la manifestazione della discrezionalità del potere legislativo nel collocare nel tempo le innovazioni normative.

- Sulla non accomunabilità del regime giuridico dei magistrati e del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, vedi, citate, sentenza n. 15/1995 e ordinanza n. 290/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/1981  n. 27  art. 3  co. 1

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 325

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte