Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Attribuzione della competenza a giudicare sulla costituzione di parte civile oltre il limite di valore di cui all'art. 7 cod. proc. civ. - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giudice naturale precostituito per legge - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Ė manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 74 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 7 codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, relativamente alla parte in cui le norme censurate permettono la proposizione dell'azione civile in un giudizio penale di competenza del giudice di pace oltre i limiti di competenza per valore dell'omologo giudice civile. Premesso che in materia di individuazione del giudice competente, il legislatore gode di ampia discrezionalità con l'unico limite della ragionevolezza, che non assume rilievo la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione, che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione e che la garanzia del giudice naturale corrisponde a quella di giudice precostituito per legge ed è rispettata quando la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia ( come è evidente nel caso delle norme oggetto di censura) e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta del legislatore che si esprime nella fissazione di quella regola. La disciplina della costituzione di parte civile nel processo penale, anche in quello di competenza del giudice di pace, risponde a precise esigenze di economia processuale e, pertanto, l'attribuzione in tali casi al giudice di pace di controversie che superano il valore stabilito dall'art. 7 cod. proc. civ. non può essere ritenuta irragionevole.
- Sulla discrezionalità del legislatore nell'individuazione del giudice competente, v., citate, sentenza n. 460/1994 e ordinanza n. 481/2002.
- Sulla garanzia del giudice naturale, v., citata, ordinanza n. 193/2003.