Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie relative ai contratti conclusi mediante moduli o formulari - Giudizio di equità nelle cause di valore non eccedente i millecento euro - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza nonché incidenza sul regolare svolgimento dell'iniziativa economica privata - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui, sostituendo l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, esclude che il giudice di pace decida secondo equità le cause «derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile». Se, infatti, una disposizione di legge non è irragionevole qualora, proponendosi una determinata finalità, predisponga strumenti che ne garantiscono un raggiungimento anche soltanto parziale, lo scopo cui è preordinata la norma censurata (consistente nell'assicurare decisioni delle cause aventi ad oggetto rapporti nascenti da contratti conclusi mediante moduli o formulari tra di loro non discordanti per i criteri che le informano) può essere più adeguatamente soddisfatto se le suddette controversie vengono risolte secondo i criteri generali ed astratti previsti dalle leggi, anziché alla stregua delle particolari circostanze soggettive ed oggettive di ogni singolo rapporto. A tali fini è predisposta la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, la quale ha maggiore ampiezza di incidenza sulle impugnazioni di sentenze decise secondo diritto rispetto a quelle decise secondo equità. Inoltre, la previsione di un grado in più di giudizio di merito non lede, di per sé, gli interessi dei soggetti deboli, poiché questi, ricorrendone le condizioni, possono avvalersi del gratuito patrocinio.
- Sulla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, v. la citata sentenza n. 206/2004.