Sentenza 142/2008 (ECLI:IT:COST:2008:142)
Massima numero 32407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 16/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32406  32408  32409


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane - Determinazione degli interventi ed erogazione dei finanziamenti con atti ministeriali - Ricorso della Regione Lombardia - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento - Censura generica e comunque non ridondante in lesione di competenza regionale - Inammissibilità della questione.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale, dell'art. 1, commi 1121, 1122 e 1123 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevate per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dato che le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera tale da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri della Regione.

- In senso analogo, v. le citate sentenze n. 63 e n. 50/2008, n. 401/2007 e n. 116/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1121

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1122

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1123

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte