Sentenza 142/2008 (ECLI:IT:COST:2008:142)
Massima numero 32407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
07/05/2008; Decisione del
07/05/2008
Deposito del 16/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane - Determinazione degli interventi ed erogazione dei finanziamenti con atti ministeriali - Ricorso della Regione Lombardia - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento - Censura generica e comunque non ridondante in lesione di competenza regionale - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane - Determinazione degli interventi ed erogazione dei finanziamenti con atti ministeriali - Ricorso della Regione Lombardia - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento - Censura generica e comunque non ridondante in lesione di competenza regionale - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale, dell'art. 1, commi 1121, 1122 e 1123 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevate per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dato che le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera tale da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri della Regione.
- In senso analogo, v. le citate sentenze n. 63 e n. 50/2008, n. 401/2007 e n. 116/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1121
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1122
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1123
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte