Sentenza 142/2008 (ECLI:IT:COST:2008:142)
Massima numero 32409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
07/05/2008; Decisione del
07/05/2008
Deposito del 16/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane - Determinazione degli interventi ed erogazione dei finanziamenti rimessa esclusivamente ad atti ministeriali - Ricorso della Regione Lombardia - Possibili interferenze nella materia di competenza residuale delle Regioni «trasporto pubblico locale» - Omessa previsione della previa acquisizione del parere della Conferenza unificata - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane - Determinazione degli interventi ed erogazione dei finanziamenti rimessa esclusivamente ad atti ministeriali - Ricorso della Regione Lombardia - Possibili interferenze nella materia di competenza residuale delle Regioni «trasporto pubblico locale» - Omessa previsione della previa acquisizione del parere della Conferenza unificata - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi i commi 1122 e 1123 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Invero, poiché il Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane produce effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale, deve trovare applicazione il principio di leale collaborazione, laddove i censurati commi 1122 e 1123 dell'art. 1 non tengono conto di detto parametro, attribuendo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza alcun coinvolgimento regionale, il potere di stabilire, di concerto con il Ministro dei trasporti, la destinazione delle risorse del Fondo, e di prevedere la quota, non inferiore al cinque per cento, da destinare agli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica.
Sono costituzionalmente illegittimi i commi 1122 e 1123 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Invero, poiché il Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane produce effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale, deve trovare applicazione il principio di leale collaborazione, laddove i censurati commi 1122 e 1123 dell'art. 1 non tengono conto di detto parametro, attribuendo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza alcun coinvolgimento regionale, il potere di stabilire, di concerto con il Ministro dei trasporti, la destinazione delle risorse del Fondo, e di prevedere la quota, non inferiore al cinque per cento, da destinare agli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica.
- Sul principio della leale collaborazione, v. le citate sentenze n. 63, n. 50/2008; n. 201/2007; n. 285/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1122
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1123
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte