Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2007 - Modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi e all' 'import/export' alle Regioni da determinarsi con atti amministrativi statali - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Disposizioni rivolte unicamente ai direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e, comunque, riconducibili alla materia di competenza esclusiva dello Stato «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54 e 55 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - i quali stabiliscono che le «modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati» relativi alle dichiarazioni dei redditi di cui al precedente comma 53 (comma 54) ed all'«import/export alle regioni» (comma 55) sono approvate con atti amministrativi statali, senza che sia all'uopo prevista un'intesa in sede, rispettivamente, di Conferenza Unificata e di Conferenza Stato-Regioni -, sollevate per violazione del principio di leale collaborazione. Invero dette disposizioni, in combinato disposto con il comma 53, si limitano a demandare a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane la disciplina delle modalità tecniche di trasmissione telematica di dati dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali e, pertanto, sono dirette solo alle suddette Agenzie statali e, comunque, sono riconducibili alla materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.).