Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il riequilibrio della finanza pubblica - Assunzione da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome dell'esercizio di funzioni statali previa emanazione, entro il 31 marzo 2007, di norme di attuazione statutaria per la definizione dell'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata violazione del «criterio di simmetria» tra trasferimento di funzioni e adeguatezza delle risorse economiche (art. 1 del d.lgs. n. 241 del 2005, in attuazione dell'art. 37 dello Statuto) - Inconferenza del parametro evocato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 661 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - il quale prevede, a carico delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, misure volte al riequilibrio della finanza pubblica, stabilendo che tali enti devono concorrere alla produzione di un risparmio per il bilancio dello Stato «anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria» -, sollevata per violazione del «criterio di simmetria» tra trasferimento di funzioni e di risorse stabilito dall'art. 1 del d.lgs. 3 novembre 2005, n. 241 (che dà attuazione all'art. 37 dello Statuto regionale), perché prevede «sostanzialmente il trasferimento di funzioni senza trasferimento di risorse economiche o con il trasferimento di risorse inferiori al necessario». L'evocato criterio di simmetria non trova applicazione nel caso di specie, riguardando esso solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione, delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di «quote di competenza fiscale dello Stato» e non l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle di riscossione.