Sentenza 145/2008 (ECLI:IT:COST:2008:145)
Massima numero 32415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 16/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32412  32413  32414  32416  32417  32418  32419  32420  32421  32422


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il riequilibrio della finanza pubblica - Assunzione da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome dell'esercizio di funzioni statali previa emanazione, entro il 31 marzo 2007, di norme di attuazione statutaria per la definizione dell'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione sotto il profilo della mancata copertura di nuove spese - Insussistenza di elementi a sostegno del dedotto «squilibrio finanziario» tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte e, comunque, del carattere della «gravità» di detto squilibrio - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 661 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, nel prevedere la possibilità del trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni senza un contestuale trasferimento di risorse, determinerebbe una violazione dell'autonomia finanziaria della Regione garantita dall'art. 36 dello statuto e dall'art. 119 Cost., rilevante sotto il profilo del rispetto dell'obbligo di copertura della spesa ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost., comportando «uno squilibrio finanziario a carico del bilancio regionale». In relazione al dedotto «squilibrio finanziario», non sussiste infatti alcuno specifico elemento che consenta di ritenere che: a) il comma censurato crei un'alterazione del «rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte»; b) detto squilibrio finanziario abbia comunque il carattere della "gravità".

- In tema di "squilibrio finanziario" a carico del bilancio regionale, v. le citate sentenze n. 29/2004; n. 138/1999 e n. 222/1994.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 661

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 119

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte