Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il riequilibrio della finanza pubblica - Assunzione da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome dell'esercizio di funzioni statali previa emanazione, entro il 31 marzo 2007, di norme di attuazione statutaria per la definizione dell'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione sotto il profilo della mancata copertura di nuove spese - Insussistenza di elementi a sostegno del dedotto «squilibrio finanziario» tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte e, comunque, del carattere della «gravità» di detto squilibrio - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 661 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, nel prevedere la possibilità del trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni senza un contestuale trasferimento di risorse, determinerebbe una violazione dell'autonomia finanziaria della Regione garantita dall'art. 36 dello statuto e dall'art. 119 Cost., rilevante sotto il profilo del rispetto dell'obbligo di copertura della spesa ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost., comportando «uno squilibrio finanziario a carico del bilancio regionale». In relazione al dedotto «squilibrio finanziario», non sussiste infatti alcuno specifico elemento che consenta di ritenere che: a) il comma censurato crei un'alterazione del «rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte»; b) detto squilibrio finanziario abbia comunque il carattere della "gravità".
- In tema di "squilibrio finanziario" a carico del bilancio regionale, v. le citate sentenze n. 29/2004; n. 138/1999 e n. 222/1994.