Sentenza 145/2008 (ECLI:IT:COST:2008:145)
Massima numero 32416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 16/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32412  32413  32414  32415  32417  32418  32419  32420  32421  32422


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il riequilibrio della finanza pubblica - Assunzione da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome dell'esercizio di funzioni statali previa emanazione, entro il 31 marzo 2007, di norme di attuazione statutaria per la definizione dell'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata compressione dell'equilibrio finanziario e dell'autonomia regionale derivante dalla unilaterale predeterminazione del contenuto delle future norme di attuazione statutaria in luogo dell'applicazione di forme di autonomia più ampie contemplate dalle norme del nuovo Titolo V - Esclusione - Non applicabilità del parametro evocato a sostegno della censura - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 661 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3, perché la norma censurata - prevedendo misure dirette a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, finalizzato al riequilibrio della finanza pubblica, da realizzarsi «anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali» non accompagnate da un simmetrico trasferimento di risorse - inciderebbe sull'equilibrio finanziario e sull'autonomia regionale «al di fuori degli strumenti pattizi individuati [negli Statuti], od anche liberamente convenuti», ledendo con ciò il medesimo art. 10, «mirante a garantire alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano quelle forme di autonomia più ampie contemplate dalle norme del nuovo Titolo V». L'evocato art. 10, infatti, non trova applicazione riguardo alle previsioni degli statuti speciali che disciplinano detti strumenti pattizi, perché si limita ad attribuire alle Regioni a statuto speciale le forme di maggiore autonomia che il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione riconosce alle Regioni a statuto ordinario. Esso, dunque, non disciplina né l'effettivo àmbito di applicazione degli «strumenti pattizi» previsti dallo statuto, né la garanzia costituzionale di cui detti strumenti beneficiano nell'ordinamento; di conseguenza, non può costituire nemmeno il fondamento costituzionale della censura prospettata dalla ricorrente.

- In senso analogo, v. le citate sentenze n. 102/2008, n. 175/2006, n. 238/2004 e n. 314/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 661

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte