Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il riequilibrio della finanza pubblica - Assunzione da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome dell'esercizio di funzioni statali previa emanazione, entro il 31 marzo 2007, di norme di attuazione statutaria per la definizione dell'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Siciliana - Ritenuta unilaterale predeterminazione del contenuto delle future norme di attuazione statutaria con conseguente lesione del «principio di pariteticità» previsto per l'approvazione delle norme stesse - Esclusione - Possibilità di interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 661 e 662 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, - i quali stabiliscono che le misure da essi previste trovano applicazione attraverso apposite «norme di attuazione statutaria», e cioè norme che, in base all'evocato parametro, sono determinate da una «Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato» -, sollevata per violazione dell'art. 43 dello statuto speciale della Regione Siciliana, perché detti commi, «predeterminando unilateralmente il contenuto di future norme di attuazione statutaria», lederebbero «il principio di pariteticità» che presiede alla determinazione pattizia delle medesime. I commi denunciati devono essere interpretati nel senso che si limitano a individuare l'àmbito delle modifiche che il legislatore statale dovrà apportare alle norme di attuazione statutaria in base alle determinazioni della menzionata Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto così interpretati, detti commi non hanno l'effetto di predeterminare unilateralmente il contenuto delle delibere della Commissione e, pertanto, non hanno attitudine lesiva delle prerogative costituzionali della medesima.
- In senso analogo, v. le citate sentenze n. 180/1980; n. 166/1976; n. 298/1974.