Sentenza 145/2008 (ECLI:IT:COST:2008:145)
Massima numero 32418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 16/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32412  32413  32414  32415  32416  32417  32419  32420  32421  32422


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Spesa sanitaria - Misure per il completo trasferimento a carico del bilancio della Regione Siciliana - Aumento della quota di compartecipazione della Regione - Ricorso della Regione Siciliana - Eccepita parziale inammissibilità della questione, stante la sospensione della disposizione denunciata dalla sua entrata in vigore (1° gennaio 2007) fino al 30 aprile 2007 - Reiezione - Permanenza dell'interesse al ricorso con riferimento a disposizione comunque in vigore ed idonea a produrre effetti.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere rigettata l'eccezione della difesa erariale secondo cui il ricorso sarebbe parzialmente inammissibile «in quanto il comma 830 è sospeso fino al 30 aprile 2007». Infatti, il comma 831 dispone la sospensione dell'applicazione del solo comma 830 nel periodo tra la sua entrata in vigore (1° gennaio 2007) e il 30 aprile 2007. Tale sospensione, tuttavia, non fa venire meno la lesività del denunciato comma 830 rispetto alla sfera delle competenze statutariamente attribuite alla Regione, perché tale comma è comunque entrato in vigore ed è idoneo a produrre effetti.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 830

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 119

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte