Sentenza 145/2008 (ECLI:IT:COST:2008:145)
Massima numero 32419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 16/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32412  32413  32414  32415  32416  32417  32418  32420  32421  32422


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Spesa sanitaria - Misure per il completo trasferimento a carico del bilancio della Regione Siciliana - Aumento della quota di compartecipazione della Regione - Previsione di intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia sanitaria, nonché retrocessione del gettito delle accise sui prodotti petroliferi consumati nella Regione e simmetrico aumento del concorso della Regione alla spesa sanitaria - Ricorso della Regione Siciliana - Ritenuta arbitrarietà della disciplina denunciata - Censura generica e non ridondante in lesione di competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 830, 831 e 832 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere dichiarate inammissibili le questioni relative alla violazione dell'art. 3 Cost. Sul punto, infatti, il ricorso non solo è generico, ma prospetta la violazione di un parametro costituzionale che non afferisce al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, né ridonda nella lesione di competenze di queste ultime.

- In senso analogo, v. sentenze n. 50/2008 e n. 430/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 830

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 831

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 832

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte