Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Spesa sanitaria - Misure per il completo trasferimento a carico del bilancio della Regione Siciliana - Aumento della quota di compartecipazione della Regione - Previsione di intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia sanitaria, nonché retrocessione del gettito delle accise sui prodotti petroliferi consumati nella Regione e simmetrico aumento del concorso della Regione alla spesa sanitaria - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentato aumento della quota di compartecipazione senza trasferimento di risorse aggiuntive, con conseguente determinazione di grave squilibrio nella finanza regionale - Esclusione - Prospettazione della sola quantificazione dell'aggravio di spesa, con omissione dell'onere della dimostrazione dell'asserito «grave squilibrio» per la finanza regionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli artt. 81, quarto comma, e 119, quarto comma, Cost., sotto il profilo dell'obbligo di copertura della spesa, perché determinerebbero «un grave squilibrio finanziario» a carico del bilancio regionale, fissando un aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria senza un contemporaneo trasferimento di risorse aggiuntive. Infatti la ricorrente, in relazione al dedotto «squilibrio finanziario», si limita a prospettare una mera quantificazione dell'aggravio di spesa determinato dalla misura impugnata, senza dimostrare che detta misura alteri «gravemente» «il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte» e, comunque, sottraendosi all'onere della dimostrazione che la misura impugnata determini effettivamente una grave alterazione del rapporto tra insieme dei mezzi finanziari di cui la Regione può disporre e complessivi bisogni regionali.
- In senso analogo, v. le citate sentenze n. 29/2004; n. 138/1999 e n. 222/1994.