Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Spesa sanitaria - Misure per il completo trasferimento a carico del bilancio della Regione Siciliana - Retrocessione del gettito delle accise sui prodotti petroliferi consumati nella Regione, simmetrico aumento del concorso della Regione alla spesa sanitaria - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentato aumento unilaterale della quota di compartecipazione senza trasferimento di risorse aggiuntive, determinazione di grave squilibrio nella finanza regionale, arbitrarietà - Denunciata lesione delle norme statutarie con riferimento al ruolo della Commissione paritetica in materia finanziaria - Esclusione - Sufficienza del richiamo alle modalità di attuazione statutaria contenuto nelle disposizioni censurate a garantire il rispetto dell'autonomia della Regione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 43 dello statuto di autonomia, la questione di legittimità costituzionale del comma 832, primo e secondo periodo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che: a) nelle «norme di attuazione di cui al comma 831», è riconosciuta alla Regione siciliana la retrocessione di una certa quota del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale (primo periodo); b) «tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria» (secondo periodo). Le disposizioni denunciate - nel rimettere alle norme di attuazione statutaria la disciplina della retrocessione di una certa quota del gettito delle accise - devono essere interpretate nel senso che esse si limitano a individuare l'àmbito delle modifiche da apportare alle norme di attuazione statutaria in materia finanziaria, senza con ciò sottrarre alla Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana la competenza a determinare tali norme.