Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47253  47254  47255  47256  47257  47258  47259  47260  47261  47262  47263  47264  47265  47266  47267  47268  47269  47270  47271  47272  47273  47274  47275  47276  47277  47278  47280  47281  47282


Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina delle sanzioni disciplinari per le guide alpine - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 203006).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 131 e 134 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che disciplinano rispettivamente il Collegio regionale delle guide alpine e le sanzioni disciplinari. Il ricorrente non ha adeguatamente assolto all’onere di motivazione richiesto nel giudizio in via principale, essendosi limitato a indicare genericamente articoli tra loro marcatamente eterogenei, con una motivazione estremamente sintetica e con ogni evidenza assertiva.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/12/2024  n. 61  art. 131  co. 

legge della Regione Toscana  31/12/2024  n. 61  art. 134  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte