Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del
04/11/2025; Decisione del
04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina delle sanzioni disciplinari per le guide alpine - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 203006).
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina delle sanzioni disciplinari per le guide alpine - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 203006).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 131 e 134 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che disciplinano rispettivamente il Collegio regionale delle guide alpine e le sanzioni disciplinari. Il ricorrente non ha adeguatamente assolto all’onere di motivazione richiesto nel giudizio in via principale, essendosi limitato a indicare genericamente articoli tra loro marcatamente eterogenei, con una motivazione estremamente sintetica e con ogni evidenza assertiva.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
31/12/2024
n. 61
art. 131
co.
legge della Regione Toscana
31/12/2024
n. 61
art. 134
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte