Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Spesa sanitaria - Misure per il completo trasferimento a carico del bilancio della Regione Siciliana - Determinazione dell'importo annuo della quota del gettito delle accise sui prodotti petroliferi consumati nella Regione da retrocedere alla Regione, attraverso atto amministrativo unilaterale previo parere della «Commissione paritetica» - Ricorso della Regione Siciliana - Attribuzione di funzione consultiva alla «Commissione paritetica» e sottrazione alla stessa del potere di stabilire le modalità per la determinazione dell'importo annuo delle accise da retrocedere alla Regione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo il terzo periodo del comma 832 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione denunciata, ai sensi della quale prevede che la determinazione dell'importo annuo della quota del gettito delle accise sui prodotti petroliferi consumati nella Regione da retrocedere alla Regione è effettuata «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana», nell'attribuire alla Commissione paritetica l'ulteriore competenza ad emettere parere circa la misura di detto importo, incide sui poteri e sulle funzioni previsti dallo statuto speciale per tale Commissione, perché non si limita a individuare l'àmbito delle modifiche da apportare alle norme di attuazione statutaria in materia finanziaria, ma crea - con una legge statale ordinaria - una speciale funzione consultiva non prevista dallo statuto di autonomia e, al tempo stesso, sottrae alla medesima Commissione il potere di stabilire essa stessa, con le norme di attuazione dello statuto, anche le modalità per la determinazione dell'importo annuo delle accise da retrocedere alla Regione.