Impiego pubblico - Retribuzione - Festività civili nazionali ricadenti di domenica - Spettanza, in favore di lavoratori privati retribuiti in misura fissa, di compenso aggiuntivo corrispondente all'aliquota giornaliera - Inapplicabilità della norma al pubblico impiego - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza - Insussistente omogeneità del rapporto di lavoro pubblico rispetto a quello privato - Riserva alla contrattazione collettiva dell'intera disciplina del trattamento economico - Non consentita estensione ai dipendenti pubblici dell'evocato beneficio retributivo, peraltro già oggetto di disciplina ad opera della pertinente fonte negoziale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica». Le differenze ancora esistenti tra il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e il rapporto di lavoro alle dipendenze dei datori di lavoro privati rendono ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, l'applicazione di una singola disposizione, quale quella oggetto di censura, senza tenere conto del quadro complessivo del trattamento economico-normativo dei dipendenti della pubblica amministrazione, quale risulta a seguito dell'applicazione delle procedure di contrattazione collettiva previste dal legislatore.
- Sulla possibilità di una disciplina differenziata del rapporto di lavoro pubblico rispetto a quello privato, v. la citata sentenza n. 275/2001.
- Sulle caratterische peculiari della pubblica amministrazione rispetto al datore di lavoro privato e sulla specificità del lavoro pubblico, v. le citate sentenze n. 82/2003, n. 367/2006 e n. 199/2003.