Procedimento civile - Interruzione del processo - Omessa inclusione della cancellazione volontaria dall'albo del procuratore tra le cause di interruzione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Questione proposta sulla base di un'incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale di riferimento e volta ad ottenere un avallo interpretativo - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 301, primo comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non include la cancellazione volontaria dall'albo di procuratore tra le ipotesi di interruzione del processo. Invero, premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione e non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali, l'ordinanza di remissione si risolve nella irrituale richiesta di avallo di un indirizzo ermeneutico effettuata, oltretutto, in base ad una incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale di riferimento, in quanto il rimettente fa riferimento ad una sola pronuncia della Corte di cassazione, trascurandone altre e, in particolare, quella emessa dalle sezioni unite in sede di composizione di contrasto giurisprudenziale (Cass. S.U., sentenza 21 novembre 1996, n. 10284) ed ulteriori decisioni a questa successive.
- Sul principio secondo il quale una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile un'interpretazione conforme alla Costituzione, v., citata, sentenza n. 379/2007, nonché ordinanze nn. 448 e 464/2007.