Straniero e apolide - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per reati inerenti gli stupefacenti - Causa ostativa - Mancata previsione della subordinazione del divieto del rinnovo alla verifica in concreto della pericolosità del condannato - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché asserita lesione dei diritti fondamentali della persona e del diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 97 della Costituzione, per avere previsto quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna, a seguito di patteggiamento, per reati inerenti agli stupefacenti e senza alcuna valutazione in concreto della pericolosità del condannato. Infatti, non è manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo, come quelli puniti con la pena detentiva; né può considerarsi manifestamente irragionevole il fatto che non venga dato rilievo alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione della pena, data la non coincidenza delle valutazioni sottese rispettivamente alla non esecuzione della pena e al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano, costituendo altresì l'automatismo espulsivo un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, v., citate, sentenza n. 206/2006, ordinanza n. 361/2007.
- Sulla rilevanza delle condanne per reati inerenti agli stupefacenti quali cause ostative all'ingresso e alla permanenza dello straniero in Italia, v., citata, sentenza n. 333/1991.
- Sull'automatismo espulsivo, v., citata, ordinanza n. 146/2002.