Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di parità delle parti e di ragionevole durata del processo - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della stessa legge, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento e prevedono l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella. Infatti, i rimettenti sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non devono fare applicazione nei giudizi a quibus, considerato che trattasi di appelli avverso sentenze - di non luogo a procedere e di assoluzione a seguito di abbreviato - il cui regime di impugnazione è disciplinato da norme diverse da quella censurata.
- L'inesatta indicazione della norma oggetto di censura implica la manifesta inammissibilità della questione: sul punto v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 79/2008 e n. 461/2007.