Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di un nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della citata legge, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen, se la nuova prova è decisiva, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, ove prevede che l'appello già proposto dal pubblico ministero viene dichiarato inammissibile: conseguentemente, appare necessario un nuovo esame della rilevanza della questione.