Ordinanza 151/2008 (ECLI:IT:COST:2008:151)
Massima numero 32429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 16/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di un nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.

Testo

Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della citata legge, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen, se la nuova prova è decisiva, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, ove prevede che l'appello già proposto dal pubblico ministero viene dichiarato inammissibile: conseguentemente, appare necessario un nuovo esame della rilevanza della questione.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte