Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, censurati in relazione agli artt. 3, 111 e 112 Cost. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 320 del 2007, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui - modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale - esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, sicché, alla stregua della richiamata pronuncia, gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.